Riferimenti normativi per l’avvio dell’attività da parte degli enti gestori dei centri e servizi di vacanza per minori (c.d. “centri estivi”), in attuazione della L.R. 11.03.2015 n. 3, art. 17:

  • con D.G.R. 11-6760 del 20.04.2018, Allegato 1 sono stati definiti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei centri e servizi di vacanza per minori;
  • con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 18.05.2018 n. 411 è stata approvata la modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A);
  • con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 17.05.2019 n. 392, allegato 1 e allegato 2, sono state fornite le indicazioni operative e la modulistica per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori.

L’avvio di tutte le tipologie di centri vacanza per minori è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da trasmettere al Comune territorialmente competente.

La S.C.I.A. deve essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestanti: la piena rispondenza ai requisiti strutturali, di sicurezza dell’immobile ospitante e organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, ed in particolare, la sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell’immobile, il requisito dell’adattabilità dei locali e degli spazi utilizzati (rif. D.P.R. 503/1996 e s.m.i.), nonché il numero e le figure professionali previste. Il titolare dell’attività del centro di vacanza per minori dovrà stipulare idonea copertura assicurativa.

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