Protezione dei dati personali

La riservatezza dei dati personali rappresenta in ambito sanitario, un aspetto fondamentale per garantire il rispetto della dignità e della libertà del paziente.

L’emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sostituisce la legge 675/96 e molte disposizioni di legge e di regolamento che erano in vigore tra le quali il Decreto Legislativo 282/99.
Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Il paziente deve rendere noti gli eventuali nomi delle persone, da lui indicate a ricevere la comunicazione dei dati sensibili, ovvero chi desidera sia informato sul suo stato di salute, sulla diagnosi (presunta od accertata), sulla prognosi (a breve od a lungo termine).

Tutte le notizie che sono relative alla salute del paziente, sono coperte dal segreto professionale per quanto riguarda i medici e gli infermieri ed inoltre dal segreto d’ufficio in quanto pubblici dipendenti per tutto il personale (anche ausiliari, amministrativi e così via).
Molta della disciplina è già presente sul codice deontologico della professione medica.

I dati sensibili vengono divulgati:

  • solo all’assistito od al suo legale rappresentante;
  • nel caso in cui siano frutto di ricerche, studi o sperimentazioni, in modo anonimo a meno che non si sia ottenuta l’autorizzazione da parte dell’assistito.

In circolazione ci sono delle informative che spiegano al paziente “il perché” della richiesta dei dati.

A riguardo delle informazioni chieste per telefono, in quanto non è possibile accertare l’identità dell’interlocutore, ci si limita a riferire:

  • se una data persona sia ricoverata oppure no;
  • se ricoverata, in quale reparto e nient’altro di più in quanto la presenza in ospedale è un fatto pubblico e poi è cosa nota che la visita di conoscenti è spesso motivo di conforto per il paziente.