MEDICINA DEL LAVORO

  1. Malattie Professionali

Al Servizio vengono inoltrate da parte dei medici di varie strutture, di medici competenti aziendali o medici di medicina generale, le segnalazioni dei casi di malattia di sospetta origine professionale.

Il Servizio effettua inchieste di malattia professionale su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e su iniziativa autonoma. Le indagini sono finalizzate ad accertare la correlazione della patologia con i rischi lavorativi e ad individuare le eventuali responsabilità connesse all’inosservanza delle norme vigenti in fatto di igiene sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che vengono segnalate alla Magistratura.

Le indagini vengono svolte dai medici del Servizio che sono in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e la competenza è limitata ai casi che si coinvolgono aziende operanti nel territorio dell’ASL BI.

  1. Verifica attività dei Medici Competenti aziendali, osservazione epidemiologica e formulazione di mappe di rischio

I medici S.Pre.S.A.L. sono inoltre impegnati nel controllo dell’attività di Sorveglianza Sanitaria attuata dai Medici Competenti aziendali e nella raccolta, attraverso varie fonti informative, di dati sullo stato di salute del lavoratori (infortuni e malattie professionali) e sulla composizione e tipologia del tessuto produttivo del territorio di propria competenza.
Tali dati sono indispensabili per conoscere i problemi di salute correlati al lavoro, costruire delle mappe di rischio (rappresentazione delle caratteristiche produttive del territorio e dei principali rischi che esso presenta) e per stabilire delle priorità nella programmazione delle attività del Servizio secondo criteri basati sull’evidenza epidemiologica di un maggior rischio per la salute.

  1. Ricorso avverso il giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Competente aziendale

Secondo l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 tutti i lavoratori esposti professionalmente a rischi normati devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria effettuata dal Medico Competente aziendale.

Qualora in disaccordo con tale giudizio, sia il lavoratore che il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, possono ricorrere all’organo di vigilanza (S.Pre.S.A.L.) territorialmente competente che dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9 del D. Lgs. 81/2008).

Documenti necessari:

Il ricorso può essere presentato utilizzando apposito modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”), specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del Medico Competente ed eventuale documentazione sanitaria inerente la patologia di cui è affetto l’interessato.

  1. Promozione della salute negli ambienti di lavoro

La salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro sono estremamente influenzati dallo stile di vita che quotidianamente si conduce. Il Servizio partecipa attivamente a Progetti volti a promuovere interventi di educazione alla salute e di formazione che abbiano come obiettivo quello di produrre cambiamenti significativi nel sistema di gestione delle imprese e nel comportamento e negli stili di vita dei soggetti interessati mirati a migliorare la qualità della vita lavorativa stessa.

INFORTUNI SUL LAVORO

Gli operatori S.Pre.S.A.L. sono impegnati nella conduzione delle indagini in occasione di infortuni sul lavoro. Le indagini sono svolte per accertare le cause dell’evento, verificare il rispetto delle norme di prevenzione e individuare le eventuali responsabilità.
L’attività viene svolta su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, delle forze di polizia e su iniziativa autonoma del Servizio.

Per gravi infortuni sul lavoro è attivo un servizio di pronta disponibilità h 24.

AMIANTO

L’amianto o asbesto è un minerale fibroso che è stato utilizzato in passato in grande quantità per le sue caratteristiche di isolamento termico ed acustico e di resistenza agli agenti chimici e fisici. Da tempo è noto per essere un potente cancerogeno per l’uomo.

La Legge 257/1992 ha vietato l’estrazione, l’esportazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei prodotti contenenti amianto, oggi, pertanto, l’esposizione ad amianto è limitata a quelle attività lavorative che comportano la rimozione di materiali contenenti amianto utilizzati in passato, specialmente in edilizia (lastre in cemento-amianto, meglio note come “eternit”).

Gli interventi di rimozione o demolizione di materiale contenente amianto devono essere eseguiti da ditte specializzate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (i cui lavoratori sono in possesso di specifica abilitazione conseguita in seguito alla frequenza di un corso regionale).

Tra le attività di cui si occupa lo S.Pre.S.A.L. in fatto di amianto vi è la valutazione piani di lavoro per rimozione di materiali contenenti amianto: il datore di lavoro della ditta impegnata nelle opere di rimozione amianto predispone il piano di lavoro contenente le informazioni previste dall’art. 256 del D. Lgs. 81/2008, tra cui informazioni sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno, e lo presenta allo S.Pre.S.A.L. territorialmente competente.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte dello S.Pre.S.A.L. del piano di lavoro, in assenza di ulteriore comunicazione da parte del Servizio, la ditta può iniziare i lavori di rimozione.

AGRICOLTURA E SELVICOLTURA

Il progetto “Sicurezza e salute in agricoltura e selvicoltura” è stato approvato nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e prevede lo sviluppo di attività declinate annualmente.

Il progetto, che rilancia l’attenzione sulle problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori agricoli, si pone come nuovo obiettivo lo sviluppo di nuove attività quali la sicurezza negli allevamenti e nell’utilizzo di prodotti fitosanitari, in coerenza con gli obiettivi definiti nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione in agricoltura e selvicoltura 2014-2018.