Diritti dell’ammalato

Art. 1

Il Paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

Art. 2

In particolare, durante la degenza ospedaliera il Paziente ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, con il numero o con il nome della propria malattia.
Ha, altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale “Lei”.

Art. 3

Il Paziente ha diritto di ottenere dalla Struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alla modalità di accesso ed alle relative competenze.
Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le Persone che lo hanno in cura.

Art.4

Il Paziente ha diritto di ottenere dal Sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi.
Il Medico ha infatti il dovere di fornire ogni informazione utile al proprio Paziente.

Art. 5

In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il Paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi: le anzidette informazioni devono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento, nonché i rischi che corre rifiutando il trattamento proposto.
Solo se il Sanitario raggiunge il motivato convincimento dell’inopportunità di una informazione diretta, la stessa deve essere fornita, salvo espresso diniego del Paziente, ai Familiari od a coloro che esercitano potestà tutoria.

Art. 6

Il Paziente ha altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre Strutture.
Ove il Paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni devono essere fornite alle Persone di cui all’articolo precedente.

Art. 7

Il Paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.

Art. 8

Il Paziente ha diritto di proporre reclami, che devono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull’esito degli stessi.

 

Doveri dell’ammalato

Art. 1

Il Cittadino malato quando accede in una Struttura sanitaria dell’ ASL deve avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri Malati e del Personale che lo assiste, con la volontà di collaborare con il Personale Medico, Infermieristico, Tecnico e con la Direzione della Sede sanitaria in cui si trova.

Art. 2

L’accesso in Ospedale od in un’altra Struttura sanitaria esprime da parte del Cittadino-Paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il Personale Sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale.

Art. 3

È un dovere di ogni Paziente informare tempestivamente i Sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate, affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse, formulando, ove necessario, idonee dichiarazioni firmate.

Art. 4

Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della Struttura in cui è ospitato, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.

Art. 5

Qualsiasi Visitatore si trovi in una Struttura sanitaria dell’ASL (Ospedale, Poliambulatorio, ecc.), è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale e terapeutica e favorire la quiete ed il riposo degli altri Pazienti.
Si ricorda inoltre che per motivi igienico – sanitari e per il rispetto degli altri Degenti presenti nella camera di Ospedale è indispensabile evitare l’affollamento intorno al letto.
Anche il Paziente deve uniformarsi all’organizzazione del Presidio Sanitario al quale accede.

Art. 6

Per motivi di sicurezza igienico – sanitari nei confronti dei bambini si sconsigliano le visite in Ospedale dei Minori di anni 12. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo possono essere prese in considerazione rivolgendosi al Personale Medico di Specialità.

Art. 7

In situazioni di particolare necessità le visite al Degente al di fuori dell’orario prestabilito possono venire autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Responsabile o da Persona da lui delegata. In tal caso il Familiare autorizzato deve uniformarsi alle regole della Specialità ed avere un rispetto consono all’ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima collaborazione con gli Operatori Sanitari.

Art. 8

Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri Degenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto e così via).

Art. 9

È dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri Degenti. Per coloro che desiderino svolgere attività ricreative sono disponibili spazi di soggiorno all’interno di ogni Specialità.

Art. 10

In Ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di accettazione della presenza degli altri ed un sano personale stile di vivere nella Struttura ospedaliera.

Art. 11

L’organizzazione e gli orari previsti nella Struttura sanitaria alla quale si accede, devono essere rispettati in ogni circostanza.
Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta l’utenza.

Art. 12

È opportuno che i Pazienti ed i Visitatori si spostino all’interno della Struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto interesse.

Art. 13

Il Personale Sanitario, per quanto di competenza, è tenuto a far rispettare le norme enunciate per il buon funzionamento della Specialità ed il benessere del Cittadino malato.

Art. 14

Il Cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della Struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.