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  • Data di creazione 04/02/2022
  • Ultimo aggiornamento 04/02/2022

Notifica attività di smielatura

Per un numero massimo di alveari fino a 10 (DPGR 3 agosto 2021, n. 10) e quando il miele prodotto è utilizzato per autoconsumo non è necessario segnalare l’attività. Se invece il miele viene ceduto per il consumo al di fuori dell’ambito familiare anche senza compenso o venduto è sempre necessario notificare l’attività e avere locali ed attrezzature adeguate (vedere "Registrazione delle imprese alimentari").

Notifica semplificata
L’apicoltore che effettua l’attività di raccolta, smielatura, confezionamento e vendita unicamente del proprio miele, e non esegue operazioni ulteriori rientra nell’attività primaria e con la registrazione della propria attività in BDA, assolve gli obblighi per la notifica di inizio attività.
Per perfezionare la notifica dovrà comunque essere inviato al Servizio Veterinario dell’ASL competente, comunicazione del possesso di un laboratorio di smielatura (vedere area download). La comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo: suap@cert.aslbi.piemonte.it .
L’OSA dovrà comunque essere in possesso di un piano di autocontrollo “semplificato” proporzionato all’entità di lavorazione.

La notifica semplificata non potrà essere utilizzata in caso di: trasformazione/lavorazione del miele e/o aggiunte di altri prodotti (es. nocciole) e/o confezionamento di miele proveniente da apiari diversi dal proprio. In questi casi si dovrà procedere a notifica dell’attività tramite suap del Comune [vedi procedura e modulistica - Registrazione delle imprese alimentari (S.C.I.A.)].

Per informazioni rivolgersi direttamente al Servizio Vetrinario Area B tel. 01515159286.

Nell'area download sono contenute indicazioni operative e modelli