4 Marzo 2022 15:15
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- Data di creazione 04/03/2022
- Ultimo aggiornamento 04/03/2022
(SIAN) - Modulistica relativa alle segnalazioni delle manifestazioni temporanee (feste campestri, fiere e sagre)
D.Lgs.32/2021 – Nuove tariffe per la registrazione delle manifestazioni temporanee
La tariffa forfettaria prevista dal D.Lgs.32/2021 All.2 Sez.8 per la registrazione e per l’aggiornamento è pari a € 20,00.
All’interno sono contenuti i seguenti documenti:
- Lettera della Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in data 01.03.2022 relativa alla tariffa per la registrazione delle manifestazioni temporanee
- La D.G.R. 27-3145 del 19.12.2011 "Linee Guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare"
- La D.D. N.218 del 28.03.2012 “Modifiche ed integrazioni tecniche alla D.G.R. 27-3145 del 19.12.2011
- La D.G.R. 19-7530 del 14-09-18 “Modifica della DGR 27-3145 del 19.12.2011, relativa all'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare, a seguito della D.G.R. n. 28-5718 del 02.10.2017. Modalità di trasmissione della SCIA per le attività non aventi carattere di imprenditorialità”
- Le nuove indicazioni operative ed i requisiti minimi essenziali per lo svolgimento delle attività alimentari nel corso delle manifestazioni temporanee
- Le segnalazioni certificate d'inizio attività per le manifestazioni di tipologia A e per quelle di tipologia B che contengono la relazione sulle principali misure di autocontrollo che saranno messe in atto durante la manifestazione
- Le indicazioni relative alla redazione del piano di autocontrollo.
N.B. qualora la manifestazione temporanea con attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande non abbia finalità imprenditoriali, l’operatore del settore alimentare che la mette in atto ha facoltà di trasmettere direttamente all’ASL e al Comune territorialmente competenti, senza il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), la documentazione prevista per la SCIA e dovrà inoltre trasmettere direttamente all’ASL il modulo per descrivere le caratteristiche della somministrazione (tipologia A o B), contenuto negli allegati 2 e 3 della Deliberazione in oggetto.